Il super bonus 110 è valido anche se l’accesso edificio è da strada privata

 

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E’ di questi giorni la notizia che il super bonus 110 è valido anche se l’accesso edificio è da strada privata dopo l’uscita dell’articolo di venerdi scorso in conseguenza ad una risposta da un’interrogazione al Mef presentata durante una seduta della commissione Finanze della Camera.

Ma vediamo cosa dice la circolare

Della circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata l’8 agosto 2020, si circoscrive l’applicazione del Superbonus 110% agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti (pag. 14 della circolare), definendo il concetto di “ingresso autonomo”: la circolare precisa che “la presenza di un accesso autonomo dall’esterno”, presuppone, ad esempio, che “l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.

Ma gli edifici unifamiliari che accedono a strade private multiproprietarie o a terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, devono essere quindi compresi o esclusi dall’applicazione del bonus?

Da chi è stata posta la domanda?

La domanda è stata posta dai deputati di Italia Viva Massimo Ungaro e Mauro Del Barba con un’interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati. La risposta del sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa si richiama alla medesima circolare 24/E, specificando che l’autonomia funzionale e la la presenza di uno o più accessi autonomi dall’esterno costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici devono possedere per essere considerati effettivamente “autonomi” e “indipendenti” rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti.

Riguardo alla nozione di “accesso da strada”, prosegue Villarosa, “né nella norma né nella citata circolare n. 24/E del 2020, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata della stessa. Pertanto, in linea di principio, può ritenersi autonomo anche l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. Si ritiene, inoltre, che possa ritenersi «autonomo» anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli atteso non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell’unità immobiliare”.

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