QUALI SONO LE RESPONSABILITA’ DEL POSATORE/ISTALLATORE DI SERRAMENTI

Nella mia attività di formatore nell’ambito del settore della posa dei serramenti mi capitano spesso situazioni particolari che possono divenire spunti interessanti di discussione per l’intero settore.

La sicurezza : uno degli gli ambiti che tratto

Uno degli ambiti che io continuamente tratto è relativo alla sicurezza in uso dei manufatti, le responsabilità dei produttori, e quella dei Posatori/Installatori. Perché come ho più volte sottolineato in altri precedenti articoli ritengo che il consumatore finale deva essere salvaguardato a prescindere.

Dovrebbe essere il sistema a garantire questo status di sicurezza e la marcatura CE oggi dovrebbe esserne lo strumento ma come vedremo più avanti così, purtroppo non è

Il ritardo del sistema

Non voglio entrare nella polemica con il “sistema”, del quale ne sono stato parte per anni, ma sicuramente il ritardo di oltre trent’anni perché venissero emanate normative chiare a supporto della normalizzazione del mercato, purtroppo non ha fatto altro che peggiorare l’attuale situazione.

Ritengo infatti che oltre il 90% delle aziende del settore serramentistico in Italia, ma anche quelle che vengono dall’estero, ma in ambito CEE, che vendono parte della loro produzione in Italia, non siano conformi agli standard di sicurezza richiesti dalla Normativa Europea attraverso appunto la Marcatura CE, ma soprattutto con la normativa nazionale il più delle volte completamente disattesa.

Ma non è questo l’argomento di cui voglio trattare in questo dibattito ma come già anticipato in precedenza vorrei analizzare solo l’aspetto del Posatore/Istallatore di serramenti, in pratica l’ultimo attore della filiera. Per ultimo non intendo in modo dispregiativo naturalmente, anzi comincio a pensare esattamente al contrario.

Se andiamo a verificare infatti quanto abbiamo inserito nella norma UNI 11673 – 2 (anche io ho contribuito ai lavori del gruppo di lavoro GL 12 di UNI) nel prospetto delle Conoscenze, Abilità e Competenze ci renderemo conto che il Posatore/Istallatore di serramenti “Certificato nella sua Competenza”, di fatto deve avere più competenze ma soprattutto responsabilità del serramentista stesso, che nel “flusso del denaro”, nel gergo legalese, è quello che ne riceve di più. Il Posatore/Istallatore certificato, ma anche non certificato vedremo poi, è magicamente diventato una specie di “salvatore della patria” al quale oggi tutti si stanno appoggiando, Professionisti compresi..

Nella maggioranza dei casi del Superbonus, infatti viene richiesta almeno la Certificazione della Competenza EQF3 Posatore Senior

Vediamo cosa riporta il comma 2 e 3 del prospetto 3 relativo alle competenze del posatore EQF3 Senior su riportato, Conoscenze :

  1. 1-­delle normative e principi di base in materia di sicurezza, igiene, e salvaguardia ambientale, acustica e contenimento energetico;

  2. 2-delle normative tecniche di settore.

Le competenze specifiche del Posatore / Installatore

Non voglio entrare nello specifico delle altre competenze che già questo Posatore/Istallatore deve avere perché mi sembrano molto importanti già solo queste due e attenzione stiamo parlando dell’EQF3 Posatore Senior non del EQF4 Caposquadra che oltre a queste competenze dovrebbe dimostrarne di avere anche nell’ambito della “progettazione”, progettazione con la “p” minuscola poi toccheremo anche questo aspetto.

Il responsabile di un serramento non conforme !

Ma torniamo a noi perché la domanda che mi ha posto ieri fra l’altro (ndr 24 Gennaio 22) uno dei futuri posatori che a breve dovrei formare e che voleva certificare la propria competenza, è stata illuminante, ovvero: ma sono io il responsabile di un serramento non conforme alla norma, che ho posato per un privato che a sua volta lo ha acquistato alla GDO per esempio, (la chiamo così in gergo tecnico perché non voglio fare nomi delle note Grandi Distribuzioni Organizzate del settore edile, che oggi propongono anche serramenti, purtroppo, a mio avviso).

Il quesito così come proposto oltre ad essere interessante ha cominciato a farmi riflettere, perché in realtà apre una serie di situazioni che possono rivelarsi molto pericolose per i Posatori/Istallatori.

Vediamo lo scenario che ci si prospetta davanti il comma 3 della UNI 11673 – 2 che riporta :

La conoscenza

  1. Delle normative tecniche di settore

Questo significa che il posatore deve possedere la competenza per poter verificare attraverso la lettura della documentazione della Marcatura CE (non c’è altro modo) le prestazioni che quei serramenti devono garantire e qui c’è il primo grande problema.

In Italia, per esempio, si possono immettere nel mercato, serramenti regolarmente Marcati CE con i valori della Tenuta all’Acqua, ma soprattutto al Carico del Vento con la terminologia NPD (Nessuna Prestazione Determinata).

Inoltre, nessuno può contestare l’immissione nel mercato di serramenti con prestazioni di Tenuta al Carico del Vento 1 e magari 4 o 5b di Tenuta, all’acqua regolarmente Marcati CE.

Cosa richiede invece la normativa di settore relativamente alla prestazione dei serramenti? Ce lo dice la norma UNI 11173 rev. 2015 stabilendo attraverso il “calcolo della pressione di progetto dell’edificio” trasformato in Pa (Pascal) quale prestazione di Tenuta all’Acqua, all’Aria ma soprattutto al Carico del Vento, il serramento deve garantire in qualsiasi parte d’Italia questo venga installato.

Questo significa che il Posatore/Istallatore Certificato o no, debba conoscere questa normativa perché, come abbiamo visto in precedenza in un altro articolo, il nuovo “Codice al Consumo”, ora addirittura rafforzato dall’articolo 131 dedicato nello specifico alla “corretta installazione di un bene”, stabilisce che la non corretta installazione di un bene venga equiparata ad un difetto del bene stesso. La nuova “posa a regola dell’arte” quindi diventa la norma e di conseguenza, il Posatore/Istallatore Certificato o meno, è costretto a rispettarla.

Prendendo in esame quindi solo le due prestazioni su riportate, però a mio avviso le più importanti relative alla sicurezza, quindi Tenuta all’Acqua ed al Carico del Vento, come farà il Posatore/Istallatore a garantire per esempio la Pressione P3 di sicurezza al Carico del Vento di fronte ad un valore dichiarato NPD (Nessuna Prestazione Dichiarata)?

Se ancora non è chiaro il problema vi faccio un altro esempio:

Il cliente acquista i serramenti alla GDO, ma questo vale anche se li acquista da un serramentista e me li trovo al piano pronti da montare.

Sto posando al terzo piano in zona vento 7 a Genova, appartamento fronte mare e dopo il corretto montaggio del serramento, nastri, pellicole, schiume, ecc. , per il Carico del Vento mi sono tutelato istallando turboviti da 450 Pa di resistenza al taglio ogni 40 Cm (voglio essere sicuro che non si stacchi dalla muratura che ho in precedenza verificato) però il mio cliente si è trovato al primo temporale di forte intensità (come si chiamano adesso i temporali) , con la casa invasa dall’Acqua che gli ha fatto un sacco di danni, pavimenti da rifare, impianti elettrici sotto pavimento con relativa illuminazione a pavimento da rifare, mobili rovinati, computer saltati ecc.

Attenzione a livello del carico del Vento i serramenti hanno retto quindi io ho posato bene e l’acqua non è passata dai giunti di posa, ma questi ultimi, magari con valori dichiarati 6a o NPD di tenuta all’acqua non era proprio da installare perché non in linea con la norma (non doveva essere venduto aggiungo io) e quindi pago io come Posatore/Istallatore che ho eseguito lo stesso la posa? Si sa che è sempre l’ultimo il responsabile del disastro, poi vai a spiegare che l’acqua non è passata dai giunti di posa, ma tra il telaio e l’anta ecc.

Ritengo sia un argomento molto interessante da dibattere.

Premetto e voglio ribadire ancora una volta il concetto, mi rendo conto della complessità del problema, delle implicazioni che questo argomento può comportare, di un sistema che non è assolutamente pronto ad affrontarlo, ma il consumatore finale DEVE essere salvaguardato dal “sistema”.

Non è certo colpa del consumatore finale pretendere che i serramenti siano conformi alla norma, attenzione essere conformi significa che non mi fanno entrare l’acqua, che non mi cadano addosso o si rompano in caso di forte vento, ritengo che siano pretese legittime.

Non mi si vengano ora a fare le solite difese di parte dove si parla di “edilizia libera” come l’area dove si può scorrazzare liberamente e senza impegni, che guarda caso rappresenta oltre l’80% dei casi di sostituzione dei serramenti e tutto questo per difendere una categoria di aziende che non vuole cambiare e adeguarsi o appunto come accade nelle GDO dove si vende di tutto a prescindere dalle prestazioni in quanto regolarmente Marcato CE, questo è il vero problema. I serramenti esterni non sono come le porte interne che sono protette grazie anche ai serramenti, che sono a temperatura costante, pulite e riverite tutti i giorni dalle mani premurose delle casalinghe, sono la prima protezione vera dagli agenti atmosferici che possono essere anche molto violenti.

Possono essere di materiali diversi ma devono garantire tutti gli stessi standard minimi di sicurezza e soprattutto non sono tutti uguali.

Perché purtroppo è questo atteggiamento che ha creato la situazione attuale che consente di poter vendere prodotti non sicuri e che sono addirittura Marcati CE dando la sensazione a chi li compra di essere in una botte di ferro. Gli ignari Istallatori/Posatori saranno i primi a farne le spese.

Inoltre, quando parlavo di “progettazione” con la “p” minuscola all’inizio dell’articolo è perché molte figure professionali del “sistema” stanno cercando di scaricare la “Progettazione” quella vera al povero Posatore/Istallatore.

A sua volta il Posatore/Istallatore non ha, a mio avviso, compreso le responsabilità che gli stanno “caricando” come figura professionale addirittura riconosciuta da Accredia , perché di fatto gli stanno dicendo: tu sei il posatore certificato per cui sicuramente sai quello che devi fare!!

Ognuno deve fare la propria parte i Serramentisti dovranno preoccuparsi di dove verranno installati i serramenti e se hanno dei Rivenditori dovranno essere informati dove i loro serramenti saranno installati; ed eventualmente nel caso in cui il Rivenditore non voglia comunicarlo il serramentista deve scaricare la responsabilità della verifica normativa al Rivenditore.

I Posatori/Istallatori dovranno fare la loro intervenendo e cercando di soddisfare al meglio durante la posa il rispetto di quanto previsto dal quadro normativo ed acquisendo le giuste competenze per poter garantire il risultato sperato dall’utente finale.

Anche i Professionisti devono fare la loro parte progettando con cura l’intervento, comprese anche le verifiche di progetto dei giunti di posa, la mitigazione dei ponti termici ed acustici ecc. ma soprattutto specificando le prestazioni di Tenuta Acqua, Aria e Carico del Vento, oltre alla Termica ed all’Acustica e pretendendo che il serramentista le rispetti attraverso una corretta Marcatura CE in linea con il Regolamento 305/11.

Perché il consumatore finale DEVE essere garantito dal “sistema”.

Attualmente siamo in piena revisione della norma UNI 10818 relativa alle responsabilità degli attori nel processo di posa dei serramenti e questo potrebbe diventare il giusto strumento da utilizzare per eliminare le storture su elencate, ma richiedere che questo strumento serva per tutelare il consumatore finale sarebbe troppo.

Sicuramente la “Certificazione della Competenza del Posatore” è un primo passo che aiuterà a risolvere il problema, un po’ alla volta però , con molta calma, siamo in Italia per cui i passi verso un cambiamento di mentalità vero, si fanno molto piano e nel frattempo ci sono i soliti furbi che ne approfitteranno insanguinando ancora di più il mercato.

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Come cambia la norma che regola la posa in opera dei serramenti con la parte 4 della UNI 11673

Con la pubblicazione della parte 4 della Norma UNI serie 11673 si è finalmente concluso un ciclo di normative atteso dal settore del serramento da più di trent’anni.

Trent’anni di questo settore, quello dei serramenti ed infissi, ancora da “normalizzare” definitivamente con regolamenti e norme certe.

Sono sopratutto i progettisti che nelle costruzioni edili sono coinvolti in questo processo di adeguamento della normativa, che chiedono ormai da molto tempo di poterla adeguare ai nuovi materiali da costruzione.

Due le cause che hanno “lavorato” in sinergia per arrivare a questo importante risultato

grazie alle necessità dei progettisti che hanno spinto ma sopratutto in breve tempo, visto che la pubblicazione della parte 1 della normativa è del 2017.

  1. 1-la crescente esigenza di utilizzare prodotti sempre più prestazionali soprattutto a livello termico, come richiesto dalle Direttive europee in materia di risparmio energetico;

  2. 2- la forte presenza del prodotto di importazione per lo più dai paesi dell’Est che di fatto ha destrutturato, modificandolo radicalmente, il sistema produttivo ma soprattutto distributivo nazionale.

Ma vediamo la pubblicazione dell’ultima parte della UNI 11673

che porta il titolo Posa in opera di serramenti – Parte 4:

Si tratta di requisiti e criteri di verifica dell’esecuzione, Piero Mariotto, docente di corsi di posa, esaminatore e normatore, riflette sul ruolo dei progettisti e si pone il problema del loro coinvolgimento nelle problematiche di posa dei serramenti.

Prestazioni migliori dal punto di vista termico

Prestazioni migliori dal punto di vista termico e acustico sono frutto dell’evoluzione del mercato estero che rafforzava negli anni “80/”90 la propria capacità di produrre innovazione e relative tecnologie, proprio mentre buona parte delle nostre Associazioni di categoria facevano di tutto per evitare modifiche sostanziali nel mercato del serramento, destinando la nostra produzione nazionale ad una inevitabile impasse.

Questo nonostante le spinte ecologiste che già si battevano da tempo per ottenere un minore spreco di risorse e la riduzione delle emissioni di CO2.

E’ un settore privo di regole

In questo settore privo di regole soprattutto nel settore della posa, via via che sempre più si inseriva il prodotto di importazione, si è imposta la necessità di “normalizzare” il sistema in tempi rapidi, nel tentativo ormai tardo di arginare una situazione ora difficilmente modificabile ma che grazie ai bonus governativi sta timidamente riprendendo fiato.

Grazie all’emanazione di queste normative finalmente anche l’Italia si allinea con i più importanti paesi dell’Unione Europea come Germania e Francia, che a loro volta grazie ai loro protocolli interni, come il RAL tedesco o le certificazioni di Prodotto del CSTB francese, introdotti proprio negli anni “80/”90, hanno già garantito alti standard di professionalità nel settore della produzione ma anche della posa in opera.

Nell’albo di Accredia sono iscritti oltre 5200 professionisti certificati

In Italia oggi, nell’albo di Accredia sono iscritti oltre 5200 professionisti certificati, dopo l’ottenimento del “patentino” per la Certificazione della Competenza Professionale del posatore di serramenti ed infissi, grazie all’importante sforzo fatto sia da parte degli Enti Terzi Accreditati UNI EN IEC 17024 sia dalle organizzazioni preposte alla formazione propedeutica all’esame.

Quindi, il settore serramentistico ha compreso l’importanza e soprattutto la portata del problema. Ora bisognerà far comprendere questo cambiamento anche al settore della progettazione e dei professionisti decisori, rappresentato in Italia da oltre 200.000 addetti, che purtroppo sembra non essersi ancora accorto di questo importantissimo cambiamento.

L’attuazione della parte 4 della norma UNI 11673 – 21 produrrà sicuramente una maggiore richiesta di professionisti tecnici abilitati alle verifiche strumentali in opera delle opere eseguite, creando inevitabilmente nuove occasioni di lavoro per le figure professionali che sapranno cogliere queste nuove possibilità lavorative. La norma prevede, infatti, la certificazione della competenza almeno di livello 2 della UNI EN ISO 9712 relativa al livello di certificazione del personale che esegue la verifica delle prove non distruttive (PND).

Il lavoro da fare ancora è moltissimo!

Tuttavia, ritengo che le opportunità offerte dai Bonus e dai Superbonus siano un ottimo acceleratore per l’intero comparto edilizio riservando nuove opportunità sia per i serramentisti/installatori che per i professionisti progettisti, che dovranno però adeguarsi molto velocemente al nuovo corso, intraprendendo il necessario percorso formativo, se non vorranno cadere nelle pesanti sanzioni previste dai vari Decreti attuativi.

Qui riportiamo il piano normativo del nostro settore, per ricordarvi a nostra volta che il Decreto dei Requisiti Minimi del 26 Giugno 2015 prevedeva un piccolo cambio di passo a partire dall’inizio del 2021.

Infatti, come potrete constatare dalla tabella di Guidafinestra qui allegata, le finestre comprensive di infissi per l’ottenimento del superbonus dovranno rispettare valori un po’ più alti, quindi un po’ meno performanti. Restano invariati i valori in vigore dal 06 Ottobre 2020 per l’ecobonus che per le sei zone climatiche richiedono un maggiore fattore di isolamento termico.

Il Decreto dei Requisiti minimi si applica a tutte le finestre, ma anche alle porte di ingresso, ai portoni dei garage e persino alle porte interne, quando utili al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Superbonus e trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi: dal 01 Gennaio 2021 entra in vigore la nuova tabella

Rimbalziamo un articolo di Guidafinestra, sempre attenta alle minime variazioni del panorama normativo del nostro settore, per ricordarvi a nostra volta che il Decreto dei Requisiti Minimi del 26 Giugno 2015 prevedeva un piccolo cambio di passo a partire dall’inizio del 2021.

Infatti, come potrete constatare dalla tabella di Guidafinestra qui allegata, le finestre comprensive di infissi per l’ottenimento del superbonus dovranno rispettare valori un po’ più alti, quindi un po’ meno performanti. Restano invariati i valori in vigore dal 06 Ottobre 2020 per l’ecobonus che per le sei zone climatiche richiedono un maggiore fattore di isolamento termico.

Il Decreto dei Requisiti minimi si applica a tutte le finestre, ma anche alle porte di ingresso, ai portoni dei garage e persino alle porte interne, quando utili al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.